L’art. 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari per cui il beneficio economico connesso al ReI potrà essere percepito, sin dal mese di luglio 2018, “da parte dei richiedenti il ReI in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017”.
Restano ferme le altre condizioni necessarie per l’accesso quali:
- ISEE in corso di validità non superiore pari o non superiore a 6.000 euro;
- ISRE pari o non superiore a 3.000 euro (approfondimento);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000,00 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 euro per la persona sola);
- nessun componente il nucleo deve risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
Inoltre il nucleo non deve risultare in possesso al momento della presentazione della domanda di:
- autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi dodici mesi antecedenti la richiesta;
- navi o imbarcazioni da diporto.
Pertanto, atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018.
I cittadini interessati, pertanto, possono presentare richiesta al proprio Comune di residenza tramite il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà scaricabile QUI o ritirabile presso gli uffici comunali.
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